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Lo studio svolge assistenza ai Privati e alle Imprese utilizzando il sistema della mediazione (ADR – Alternative Dispute Resolution).
La mediazione è un sistema di risoluzione delle controversie alternativo al giudizio in Tribunale.
Consiste nella ricerca, volontaria ed informale, da parte di due (o più) soggetti in lite, di un accordo che ponga fine alle questioni in essere fra i soggetti, grazie all’aiuto di una terza persona, imparziale ed esterna all’ordinamento giudiziario: il MEDIATORE.
Il mediatore, privo di poteri decisionali vincolanti, ha il compito di facilitare e coordinare il dialogo e la comunicazione tra i due (o più) soggetti, avvicinandone i punti di vista e stimolando il raggiungimento di un accordo in maniera riservata. Durante la procedura di mediazione le persone, a loro scelta, possono essere assistite da un avvocato. In caso di risultato positivo si ha un contratto. In caso di mancato accordo, ciò che si è detto e fatto non impedisce di procedere davanti al giudice o davanti all’arbitro (vedi Arbitrato). Come l’arbitrato, la mediazione é una procedura normalmente amministrata dalle Camere di Commercio.
L’Avv. Francesco Pifferi è Mediatore Professionista civile e commerciale dal 2003 ed ha condotto numerose procedure presso le camere di Commercio, oltre ad avere numerose volte assistito i suoi clienti nel ruolo di Avvocato nella procedura di mediazione.
Mediazione Civile e Commerciale (DLGS. 28/2010) – NOVITÀ’ -
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione in materia civile e commerciale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010) regola il procedimento stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti; ciò in attuazione del disposto della direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008. Rimane possibile la così detta mediazione ad hoc ovvero il caso in cui le parti decidano di fare riferimento ad un mediatore e a regole specifiche senza applicare la normativa di legge di seguito specificata.
Tre sono i tipi di mediazione previsti:
facoltativa, e cioè scelta dalle parti;
demandata: quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
obbligatoria: quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato la mediazione.
La mediazione è obbligatoria nei casi di una lite in materia di: condominio, diritti reali (ad es., servitù, usufrutto, proprietà), divisione dei beni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. La mediazione obbligatoria entra in vigore dal 20 marzo 2011 salvo per le materie del condominio e di risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti per le quali l’entrata in vigore è prevista per il 20 marzo 2012.
La legge prevede che tale tipo di mediazione sia amministrata da “Organismi di Mediazione” accreditati presso il Ministero di Grazia e Giustizia (ad es., Camere di Commercio, Ordini degli Avvocati e altri ordini professionali) e sia esperita da “Mediatori Professionisti” aventi i requisiti di legge. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni coercitivi per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzo imparziale. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
In caso di esito positivo della procedura di mediazione il “Verbale di Conciliazione” (ed allegato “Accordo di Conciliazione”) omologato dal Presidente del Tribunale, ha valore di titolo esecutivo (in altre parole, ha la forza vincolante di una sentenza definitiva del giudice), titolo per l’esecuzione in forma specifica, titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziali.
Sono previsti vantaggi fiscali: alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
Costi certi e contenuti - Indennità degli organismi di mediazione
Le indennità si distinguono in spese di avvio del procedimento, anticipate da ciascuna parte e pari ad euro 40, e spese di mediazione, il cui importo complessivo è indicato nella tabella allegata al decreto. L’importo delle spese di mediazione può essere aumentato fino ad un quinto in caso di particolare complessità dell’affare e deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della lite. Per le ipotesi di mediazione obbligatoria è prevista la diminuzione di un terzo degli stessi importi.
Le tabelle delle indennità degli enti pubblici sono state fissate nel decreto Ministeriale 180/2010. Gli enti privati, invece, possono stabilire liberamente le tariffe, eccetto che per le ipotesi di mediazione obbligatoria per le quali varranno gli importi indicati nella tabella ministeriale. La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
ENTI PUBBLICI – SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (EX D.M. 180/2010)
Le spese di avvio del procedimento sono di Euro 40,00 cui vanno aggiunte le indennità di seguito previste.
| Scaglione Valore del procedimento* | Spesa mediazione per ciascuna parte |
| Fino a Euro 1.000 | € 65,00 |
| da Euro 1.001 a Euro 5.000 | € 130,00 |
| da Euro 5.000,01 a Euro 10.000 | € 240,00 |
| da Euro 10.001 a Euro 25.000 | € 360,00 |
| da Euro 25.001 a Euro 50.000 | € 600,00 |
| da Euro 50.001 a Euro 250.000 | € 1.000,00 |
| da Euro 250.001 a Euro 500.000 | € 2.000,00 |
| da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | € 3.800,00 |
| da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | € 5.200,00 |
| Oltre 5.000.000 | € 9.200,00 |
Le spese indicate in ciascun scaglione di valore sono da considerare come massime dello scaglione di riferimento; quelle dello scaglione precedente sono da considerare come minime (per il primo scaglione il minimo è definito dall’organismo).